Decidi di vendere casa? Sai che hai degli obblighi da assolvere anche con il condominio e l’amministratore? Ecco le informazioni indispensabili per evitare rischi e cessare ogni pendenza con la compagine condominiale.
Cosa fare al compromesso
Solitamente la prima fase della compravendita immobiliare è un accordo preventivo tra le parti chiamato “compromesso”. Spesso avviene in forma contrattuale in cui le parti dichiarano le condizioni, gli obblighi, le penali, la data di rogito, ecc.
In questa fase non ti dimenticare di comprendere negli accordi anche quelli sulle scadenze condominiali e tutte le informazioni che possono essere rilevanti come ad esempio, cause pendenti del condominio, lavori straordinari da effettuare o spese condominiali da sostenere.
Se sei l’acquirente, richiedi vengano specificate le condizioni appena descritte, onde evitare spiacevoli sorprese. Essere chiari da subito, evita di complicare le cose in seguito. Se qualcosa non ti è chiaro, sappi che non potrai rivolgerti all’amministratore di condominio, non potrà fornirti queste indicazioni per i vincoli imposti dalla privacy.
Cosa fare al rogito
Hai superato i primi ostacoli e stai per formalizzare la compravendita immobiliare dal notaio. Devi avere già richiesto la liberatoria all’amministratore di condominio in cui è dichiarata la tua situazione contabile nei confronti del condominio.
Certo, puoi evitare di richiedere la liberatoria all’amministratore ma in questo caso, dovrai specificare dal notaio le condizioni che vuoi considerare nei conteggi con il condominio. Ad esempio, sostenere tutte le pendenze fino a fine gestione, senza adottare riparti su quota giorni di permanenza in condominio.
Chi acquista dovrebbe essere a conoscenza di eventuali debiti pregressi con il condominio perché come vedremo tra poco, entrare in una compagine condominiale significa essere solidale con le spese, anche quelle pregresse.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Cosa fare dopo il rogito
La compravendita immobiliare si è conclusa ma non è detto che lo siano anche i tuoi rapporti con il condominio. Per far sì che cessi la solidarietà per quanto riguarda i conteggi dell’unità abitativa, dovrai trasmettere l’estratto del rogito all’amministratore.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Art. 63 disposizioni per l’attuazione del codice Civile e disposizioni transitorie*.
Solo con questa operazione, salvo che la tua contabilità preveda dei conguagli che dovrai comunque saldare, potresti essere chiamato in causa se il nuovo proprietario dovesse mancare di saldare il dovuto.
*Se vuoi saperne di più, consulta p. 11 della Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012
Conclusioni sulla compravendita immobiliare in condominio
Tutto è andato bene, le parti sono state trasparenti e chiare sulle condizioni di vendita e sulla contabilità condominiale. Tu che hai venduto sai che non avrai più rapporti con il condominio (salvo eventuali sospesi), tu che hai venduto hai un’idea chiara delle spese da sostenere. Benvenuto in condomino!
Ricorda di comunicare all’amministratore i tuoi riferimenti, il codice fiscale, chi dovrà beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di spese straordinarie, eventuali condizioni particolari degli accordi presi al rogito, ecc.
Non tardare a fornire queste informazioni all’amministratore di condominio, solo così sarai certo che i conteggi saranno effettuati correttamente.